Corrispettivi: memorizzazione e trasmissione telematica novità sulle sanzioni
La Legge di Bilancio 2021 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sia introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sugli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni per:
- la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
- la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- l’omessa installazione e la manomissione degli strumenti trasmissione.
Una novità della legge riguarda un importante chiarimento: la memorizzazione elettronica e a richiesta del cliente la consegna documenti è effettuata non oltre il momento della ultimazione dell'operazione.
Si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
A seguito di questa modifica, dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di credito e di debito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, che consentono:
- memorizzazione
- inalterabilità
- e sicurezza dei dati,
possono assolvere con questi sistemi all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Vediamo un riepilogo di alcune violazioni con la medisima sanzione:
VIOLAZIONI | SANZIONI DAL 1 GENNAIO 2021 |
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi | 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso |
memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri | |
mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici |
Altre specifiche sanzioni:
- Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici che non abbiano constato una omessa annotazione, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
- L'omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione
- Si precisa che nel caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica la stessa sanzione prevista per la mancata installazione degli apparecchi di emissione dello scontrino fiscale ossia la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
- Si prevede inoltre che chiunque manometta, o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmisisone dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro (a meno che il fatto non costituitsca reato)
In ambito di ravvedimento operoso si stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.