ODV e attività solidaristica: possibile senza PIVA né fattura
Le Entrate con Risposta a interpello n 92 del 3 marzo 2022, forniscono chiarimenti sul rimborso spese per l'attività solidaristica svolta da una ODV non provvista di PIVA.
In sintesi si chiarisce che l'organizzazione di volontariato, che effettua attività solidaristica per conto di una Asl per fini di pubblico interesse, non paga l’Iva sui rimborsi erogati e non è tenuta ad aprire una partita Iva e a emettere fattura.
Ci sarà un cambio regole con la piena applicazione del Codice del terzo settore.
I dettagli dell'interpello.
L'Organizzazione di volontariato istante svolge il servizio di trasporto sanitario di soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico, in base alla determina autorizzativa delle ASL, che stilano annualmente gli elenchi delle strutture autorizzate, rimborsando le spese sostenute per il trasporto degli utenti dializzati a seguito di rendicontazione mensile inviata alle stesse.
L'articolo 1 dello Statuto dell'ODV istante riporta espressamente le prestazioni socio sanitarie tra cui il soccorso sanitario ed il trasporto disabili e dializzati.
L'attività di trasporto sanitario, in particolare, è tra le attività svolte dalla stessa a fini solidaristici, essendo prevista espressamente dalle norme statutarie e non rientra tra le prestazioni di servizi generici.
Ciò premesso, l'ODV evidenzia di essere stata esclusa dall'elenco delle strutture autorizzate al trasporto da parte della ASL, motivato dalla mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad emettere fattura.
L'istante, privo di partita Iva, vorrebbe utilizzare un documento contenente la dichiarazione ad emettere «ricevute di pagamento». Tuttavia, l'ASL ha negato tale possibilità sulla base del fatto che devono dichiarare l'impegno ad emettere fattura.
Ciò posto, si chiede di conoscere se, in relazione al servizio di trasporto dializzati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", possa essere esonerato dall'apertura della partita Iva e dall'emissione della fattura.
Le Entrate fanno presente che l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone espressamente che "per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate"
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del CTS codice del terzo settore.
In particolare, in base all'articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell'articolo 102, alla lettera d), prevede che l'articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".
L'ODV, quindi, in presenza dei requisiti in precedenza descritti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all'articolo 33, comma 3 del CTS.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS.
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