Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 dopo le modifiche del Senato
Il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale con le disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è stato approvato dal Senato con modificazioni il 14 maggio 2026 (A.C. 2935) e trasmesso alla Camera per la definitiva conversione in legge.
Scarica il testo del del ddl di conversione inviato alla Camera il 14.05.2026 (A.C. 2935) con le modifiche apportate dal Senato.
Il provvedimento, già rilevante nella sua versione originaria, risulta sensibilmente ampliato a seguito dell'iter parlamentare: alle misure iniziali si aggiungono nuovi articoli su carburanti, marittimi, concordato preventivo biennale, imprese artigiane, America's Cup, rottamazione degli enti locali e molto altro.
Va segnalato che il disegno di legge di conversione abroga contestualmente il D.L. 42/2026 (decreto carburanti del 3 aprile 2026), i cui contenuti principali vengono assorbiti nel testo modificato del DL 38/2026, fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti.
Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
Molte imprese avevano fatto domanda per il bonus Transizione 5.0, ottenuto dal GSE la conferma che il proprio investimento era tecnicamente ammissibile, ma alla fine erano rimaste a mani vuote perché le risorse si erano esaurite prima che toccasse a loro. Per queste imprese il decreto interviene con una misura compensativa, significativamente rafforzata rispetto alla versione originaria.
Il credito d'imposta riconosciuto per il 2026 passa dal 35% all'89,77% dell'importo che l'impresa aveva originariamente richiesto. In pratica, chi aveva chiesto 100 e non aveva ricevuto nulla ora può recuperare quasi 90.
Anche la formazione del personale è agevolata.
Il beneficio continua a coprire gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati (allegati A e B della L. 232/2016) e le spese di certificazione, ma ora include esplicitamente anche le spese sostenute per formare il personale legato agli investimenti agevolati.
Il plafond complessivo per il 2026 sale da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro, quasi triplicato rispetto alla dotazione originaria.
Nuovo contributo per chi investe nelle rinnovabili.
Le stesse imprese beneficiarie possono accedere a un contributo aggiuntivo, separato dal credito d'imposta principale, per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (inclusi i sistemi di accumulo), nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). Il limite è di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
Come si usa.
Nulla cambia sul fronte operativo: è il GSE a comunicare all'impresa l'importo del credito utilizzabile. Il credito si usa esclusivamente in compensazione con il modello F24, a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.
Transizione 5.0: cosa cambia con le modifiche del Senato
| Profilo | DL 38/2026 originario | Testo modificato dal Senato |
|---|---|---|
| Aliquota credito | 35% del credito richiesto | 89,77% del credito richiesto |
| Base agevolabile | Beni 4.0 + certificazioni | Estesa anche alla formazione del personale |
| Spese FER (rinnovabili) | Escluse | Nuovo contributo dedicato |
| Limite di spesa 2026 | 537 milioni € | 1.302,3 milioni € |
Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
Confermata la misura originaria, l’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive. In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Il Senato ha inoltre aggiornato il riferimento soggettivo nell'art. 25, comma 2, L. 133/1999, allineando la platea delle associazioni e società sportive beneficiarie alla nuova definizione del D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport).
Concordato preventivo biennale: novità e proroga
Il Senato ha introdotto l'art. 7-bis, interamente dedicato al concordato preventivo biennale (CPB), con tre misure rilevanti per il biennio 2026-2027:
- Nuove riduzioni dell'imponibile per ISA bassi. Vengono aggiunte due lettere all'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024:
- riduzione del 30% per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- riduzione del 35% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alle riduzioni già previste per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8.
- Software ISA disponibile entro il 15 maggio 2026. Per il 2026, i programmi informatici per il calcolo degli ISA devono essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
- Proroga del termine di adesione. Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 (ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
Confermata senza modifiche sostanziali la disposizione originaria contenuta nell’articolo 3 che introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Blocco pagamenti PA: soglia minima a 5.000 euro
Introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
In particolare, il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro. In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Allegati: