Professione avvocato: cosa prevede la riforma dell’ordinamento forense

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante la delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 22 luglio dopo il via libera della Camera (A.S. n. 1917).

La legge, in vigore dal 16 agosto 2026, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi da tale data (quindi entro la metà di febbraio 2027), uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La proposta dei decreti spetta al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare: gli schemi vengono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro 30 giorni (termine prorogabile se in scadenza a ridosso della delega). È inoltre prevista la possibilità per il Governo di adottare, entro i successivi 12 mesi dall'ultimo decreto attuativo, uno o più decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Fase Data
Approvazione definitiva Senato 22 luglio 2026
Promulgazione 28 luglio 2026
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 177) 1° agosto 2026
Entrata in vigore 16 agosto 2026
Termine per i decreti legislativi attuativi entro il 16 febbraio 2027 (6 mesi)
Termine per eventuali decreti correttivi entro 12 mesi dall'ultimo decreto attuativo

Principi generali e compensi

Il cuore della delega resta il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconosciuto come figura essenziale per lo Stato di diritto. Viene ripristinato il giuramento professionale e rafforzato il segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile.

La legge definisce le attività riservate agli iscritti all'albo: oltre ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, rientra nella competenza dell'avvocato anche la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, quando connessa all'attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Viene inoltre introdotto l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali minimi aggiornati ogni cinque anni dal Ministero.

Sul fronte economico resta fermo il principio dell'equo compenso: i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, in assenza di accordo scritto, saranno aggiornati ogni due anni, e viene introdotta la responsabilità solidale nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.

I contenuti operativi prenderanno forma con i decreti legislativi attuativi, attesi entro febbraio 2027: li seguiremo con appositi approfondimenti non appena pubblicati in bozza.

Società tra avvocati e accesso alla professione

Ampio spazio è dedicato all'esercizio collettivo della professione tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP). Per tutelare l'autonomia intellettuale del legale, nelle società di capitali la maggioranza dell'organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, che dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

Cambia anche il percorso di accesso alla professione:

  • il tirocinio avrà una durata di 18 mesi;
  • di cui 12 mesi con frequenza obbligatoria di scuole forensi;
  • l'esame di Stato sarà riorganizzato in due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale incentrata su casi pratici e deontologia.

La formazione continua diventa obbligatoria su base annuale, pena la sospensione amministrativa per chi non recupera i crediti formativi entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Governance, decreti attuativi e sistema disciplinare

La riforma incide anche sulla governance dell'avvocatura.

Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense (CNF) restano enti pubblici non economici a carattere associativo, con nuove regole su equilibrio di genere nelle elezioni e limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri; il CNF sarà eletto con un sistema di voto ponderato basato sul numero di iscritti per ciascun ordine.

Cambia il sistema disciplinare: il potere sanzionatorio resta ai Consigli distrettuali di disciplina, con l'introduzione della prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto (prorogabile al massimo di un quarto, sospensioni escluse) e, per la prima volta, dell'istituto della riabilitazione per l'avvocato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

Una clausola di invarianza finanziaria (art. 3) assicura che l'attuazione della riforma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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