CPB 2026-2027, acconti: niente maggiorazione per chi rinnova
La Circolare n. 8/E del 6 ottobre riepiloga le regole per il calcolo degli acconti nel Concordato preventivo biennale e recepisce le novità del decreto Omnibus: per chi rinnova il CPB non si applicano le maggiorazioni del 10% e del 3%.
Possibile anche la rateizzazione senza interessi di saldo e acconti.
CPB 2026-2027, acconti: niente maggiorazione per chi rinnova
Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha riordinato in un unico documento la disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB), recependo anche le modifiche introdotte dal decreto Omnibus, D.Lgs. n. 148/2026.
Tra gli aspetti sui quali il documento fornisce un quadro aggiornato figurano le regole per la determinazione degli acconti, tema sul quale l'Agenzia era già intervenuta attraverso diverse FAQ.
Vediamo quindi come cambiano gli acconti del CPB e, in particolare, quali vantaggi sono previsti per chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027.
CPB e acconti: le regole generali
La disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 20 del decreto CPB.
Come regola generale, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato viene determinato secondo le regole ordinarie, tenendo però conto del reddito e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, in caso di utilizzo del metodo storico, è prevista una specifica maggiorazione.
In particolare:
- per le imposte sui redditi, la maggiorazione è pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
- per l'IRAP, la maggiorazione è pari al 3% della differenza positiva tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.
Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per la seconda o unica rata dell'acconto.
Se invece viene utilizzato il metodo previsionale, per il primo anno di adesione la seconda rata è determinata considerando l'acconto complessivamente dovuto sulla base del reddito e del valore della produzione concordati, al netto di quanto già versato con la prima rata.
Acconti 2026: cosa succede con il metodo storico
Nel corso del 2026 l'Agenzia delle Entrate era già intervenuta con alcune FAQ per chiarire come gestire il passaggio tra un periodo concordato e quello successivo.
Uno dei principi ribaditi è che, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico, per il periodo precedente soggetto a concordato non assume rilievo il reddito effettivamente realizzato.
Il riferimento deve essere invece all'imposta determinata considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati.
Il principio conferma la particolare natura del CPB: durante il periodo oggetto dell'accordo con il Fisco, ai fini delle imposte interessate, il parametro fiscale di riferimento è rappresentato dal valore concordato e non dalle variazioni del reddito effettivamente conseguito, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla normativa.
Rinnovo CPB 2026-2027: niente maggiorazione degli acconti
La principale novità riguarda però i contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio immediatamente successivo.
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha inserito nell'articolo 20 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, in caso di rinnovo, non trovano applicazione le regole speciali previste per il primo periodo d'imposta di adesione.
Di conseguenza, il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027, utilizzando il metodo storico, non deve applicare la maggiorazione del 10% sulle imposte sui redditi né quella del 3% sull'IRAP.
La Circolare 8/E spiega la novità considerando il primo anno del rinnovo come una naturale prosecuzione del concordato sottoscritto per il biennio precedente.
Non si tratta quindi, ai fini degli acconti, di un nuovo primo anno di accesso al CPB.
La regola è particolarmente rilevante perché dà veste normativa a un orientamento che l'Agenzia aveva già anticipato nei chiarimenti forniti nel giugno 2026.
L’esclusione vale solo in caso di rinnovo consecutivo
Occorre però prestare attenzione al concetto di rinnovo.
L'esclusione dalle maggiorazioni riguarda il passaggio al biennio immediatamente successivo.
È quindi diversa la posizione del contribuente che, dopo aver aderito a un biennio, interrompe il CPB e aderisce nuovamente in un periodo successivo.
In quest'ultima situazione non si avrebbe una prosecuzione senza soluzione di continuità e tornerebbero quindi rilevanti le regole previste per il primo periodo di adesione.
Saldo e acconti rateizzabili senza interessi
Il decreto Omnibus introduce per chi rinnova anche un'altra agevolazione relativa ai versamenti.
La novità, distinta dalle modalità di determinazione dell'acconto, riguarda la possibilità di rateizzare senza applicazione di interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte relative ai periodi oggetto del concordato.
Il beneficio è previsto per i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB e si aggiunge agli altri vantaggi riconosciuti per favorire la prosecuzione dell'accordo con il Fisco.
In concreto, quindi, il rinnovo per il 2026-2027 comporta un duplice vantaggio sul fronte dei versamenti: da un lato viene eliminata la maggiorazione prevista per il primo anno di adesione e, dall'altro, viene consentita la rateizzazione senza interessi.
CPB e acconti: cosa cambia rispetto ai precedenti chiarimenti
Il quadro che emerge dalla Circolare 8/E conferma parte dei chiarimenti forniti dall'Agenzia negli ultimi due anni, ma incorpora anche le modifiche normative intervenute nel frattempo.
Per chi aderisce per la prima volta restano quindi centrali le regole del primo anno di CPB e le relative maggiorazioni.
Per chi rinnova, invece, il decreto Omnibus introduce un trattamento più favorevole: il nuovo biennio viene considerato una prosecuzione del precedente concordato e non comporta l'applicazione delle maggiorazioni previste per il primo accesso.
La distinzione tra prima adesione e rinnovo diventa quindi essenziale anche per calcolare correttamente gli acconti dovuti.
In sintesi
| Situazione | Acconti |
|---|---|
| Prima adesione al CPB con metodo storico | Maggiorazione del 10% sulle imposte sui redditi e del 3% sull'IRAP, se emerge una differenza positiva |
| Rinnovo per il biennio immediatamente successivo | Nessuna maggiorazione del 10% o del 3% |
| Rinnovo CPB | Possibile rateizzazione di saldo e acconti senza interessi |
| Metodo storico dopo un periodo concordato | Rilevano le imposte determinate sulla base dei valori concordati, secondo le regole applicabili |
La Circolare 8/E del 2026 offre quindi un'occasione per fare il punto sugli acconti CPB alla luce delle FAQ intervenute nel corso dell'anno e, soprattutto, delle modifiche introdotte in agosto dal decreto Omnibus.


