Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione, la Guida sulla Delega Unica datata 26 novembre.
In proposito ricordiamo che con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
Vediamo quali sono gli obblighi dei professionisti su questo nuovo adempimento.
Delega Unica dall’8 dicembre: come attivarla per i servizi ADE e ADER
La guida delle Entrate è dedicata ai servizi online delegabili agli intermediari fiscali, oggetto di modifiche normative di prossima attuazione a decorrere dall'8 dicembre prossimo
I principali servizi che l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare agli intermediari delegati sono:
- il “Cassetto fiscale delegato”, attraverso il quale l’intermediario può consultare i principali dati fiscali del proprio cliente, e i servizi presenti all’interno del portale “
- "Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai contribuenti titolari di partita IVA, tra cui la consultazione e il download delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche e la gestione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invece, mette a disposizione degli intermediari una specifica area riservata, denominata “Equipro”, attraverso la quale gli stessi possono utilizzare i servizi online per conto dei loro assistiti, tra cui la consultazione della situazione debitoria, la richiesta di rateizzazione e l’adesione alle forme agevolate di pagamento delle cartelle.
Allo scopo di semplificare e razionalizzare il previgente sistema di comunicazione delle deleghe, l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la delega unica che consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.
In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.
Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.
Ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione.
Delega Unica dall’8 dicembre: cosa sostituisce
Come specificato dalle Entrate, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno, quindi, più previste:
- modalità “analogiche” di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec),
- né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti,
compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale a vantaggio di cittadini e imprese.
Future estensioni ad altri servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione verranno comunicate sui siti internet di entrambi gli Enti e integrate nel fac- simile di delega.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non sarà possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altri mezzi.
Sarà, pertanto, possibile attivare e rinnovare le deleghe “singole” con le precedenti modalità entro e non oltre il 5 dicembre 2025.
Affinché gli intermediari possano effettuare una ricognizione delle deleghe attualmente attivate nei loro confronti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella loro area riservata un file in formato csv, contenente l’elenco delle deleghe che risultano attivate per ciascun intermediario con le relative scadenze.
Analoga funzionalità è disponibile nell’area riservata agli intermediari sul sito di AdeR, per le deleghe di propria competenza.
Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
Come specificato dal Guida Ade alla Dlega Unica 2025, il primo obbligo dell’intermediario è la nomina di uno o più responsabili della gestione delle deleghe.
Deve, poi, procedere all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi allo stesso delegati.
Con l’accettazione di tali condizioni, l’intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’accettazione preventiva è effettuata all’interno dell’area riservata dell’intermediario, nella sezione “Adesioni” de “Il tuo profilo”.

L’accettazione, effettuata “una tantum”, è un’operazione necessaria per poter trasmettere i dati relativi alle deleghe ricevute e per utilizzare i servizi delegati.
Man mano che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle quotidianamente in un apposito registro cronologico, predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega o della revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza.
Insieme alle deleghe occorre conservare la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede.
I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.
L’Agenzia delle entrate può accedere alle sedi degli intermediari per svolgere controlli sulle deleghe acquisite. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche, l’Agenzia può procedere alla revoca dell’abilitazione, come previsto all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
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