Diritto su casa familiare per ex coniuge superstite: quando spetta
La Cassazione con la Sentenza 18000/2026 si esprime a favore della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Vediamo il caso di specie e la motivazioni della pronuncia.
Diritti casa familiare per ex coniuge superstite: quando spettano
La Cassazione, con la Sentenza n 18000/2026 va a confermare quanto già in precedenza statuito con la sentenza n 22566/2023 che ha avuto il dichiarato scopo di superare un contropposto orientamento in tema di diritti sulla casa familiare all'ex coniuge.
Con la recente sentenza viene confermata la spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito (ex articolo 540 comma 2 codice civile).
L'indirizzo giurisprudenziale prevalente proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla aprtura della successione.
Secondo questo orietamento la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione avrebbe escluso la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Nella sentenza in oggetto, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità.
Secondo il Tribunale, all'ex coniuge si era accresciuta la quota delle figlie rinuncianti.
Pperaltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e in particolare dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini prescritti.
Nel giudizio di primo grado, confermato in appello, era stata respinta l’eccezione dell’ex coniuge circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude l'art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte come titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c.
La Cassazione ha rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto, meritevole di conferma, per la prima volta specificato dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.
I giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due considerazioni:
- l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati;
- l'art 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.
Pertanto la Sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.


