Nautica da diporto

Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità

Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.

Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.

I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.

I dettagli del caso di specie.

L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''. 

La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxi­canone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale  ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale). 

A  parere  dell'Istante  sussistono  dubbi  in  merito  alla  corretta  applicazione dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021''). 

In  particolare,  secondo la  Società,  i  dubbi  riguardano  le  concrete  modalità  di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del  29  ottobre  2020,  n.  341339  che  al  paragrafo  1, lettera  e),  dispone  quanto segue: 

  • «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli  spostamenti  da  e verso il  medesimo  porto),  con  esclusione  degli  spostamenti tra cantieri  o  porti  per motivi tecnici»
  • Dal  combinato  disposto  di  questa  disposizione  e dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando: 
    • 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli  spostamenti  da  e  verso  il  medesimo  porto,  con  esclusione  degli  spostamenti  tra cantieri o porti per motivi tecnici; 
    • 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici. 

Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:

  • a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale,  sia esso in  banchina  o  rimessaggio a terra, oppure  quando è in cantiere  per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra­UE; 
  • b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso  chiarito  dal  citato  Provvedimento  del  2020,  ai  sensi  del quale  per  ''utilizzo''  si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…

L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di  ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.

Le entrate chiariscono che il parere è  circoscritto esclusivamente  al quesito esposto,  avente  a oggetto la  corretta interpretazione della nozione  di  ''utilizzo''  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  7­sexies,  comma  1,  lettera  e­bis) del Decreto IVA e specificano che per  la  norma  in  commento:  

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) e­bis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. 

Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ». 

Ai  sensi  della  citata  lettera  e­bis),  quindi,  la  locazione  finanziaria  è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 

  • 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
  • 2. la  prestazione  (in  questo  caso, il leasing  finanziario)  è  resa  da  un  soggetto passivo stabilito in Italia; 
  • 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è  utilizzata  in  territorio  extra­UE  ma  limitatamente  alle  settimane  di  ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).

Ne  consegue  che nella  fattispecie in  esame,  risultando  verificati i  primi due  presupposti,  il  criterio  di  territorialità  è  integrato  nella misura in  cui  l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale. 

Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. 

D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario  ''per la  maggior  parte  della  durata del contratto'' l'imbarcazione  sia  in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è  in navigazione, pur essendo  il  canone  sempre  dovuto  per  il  medesimo  importo. 

Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.

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