Rettifica Iva regime forfettario 2019 in dichiarazione Iva
Ai fini Iva, il passaggio al regime a forfait comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime ordinario di detrazione dell’Iva sugli acquisti, al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell’Iva operata in passato, nell’ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di “normale” attività.
Nel caso di passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, tale rettifica Iva dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva 2019 riferita al periodo 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario: quali beni coinvolge
La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.
Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali.
I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue.
Tipologia di bene | Rettifica Iva |
Beni ammortizzabili materiali |
Se non sono passati più di 4 anni |
Beni ammortizzabili immateriali |
|
Beni immobili ed aree fabbricabili | Se non sono passati più di 10 anni |
Rettifica detrazione IVA Forfettari: esempio
Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:
Anno entrata in funzione | Bene ammortizzabile | Valore | Iva | Recupero Iva | Recupero detrazione | No recupero |
2018 | Macchinario | 1.000 | 220 | 4/5 | 176 | |
2017 | Bene costo < 516,46 € | 400 | 88 | 3/5 | x | |
2017 | Computer | 1.500 | 330 | 3/5 | 198 | |
2017 | Software (amm.to 33%) | 3.000 | 660 | 1/3 | x | |
2015 | Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% | 1.500 | 330 | 1/5 | 33 | |
2014 | Macchinario | 1.500 | 330 | x | ||
Totale rettifica detrazione Iva | 407 |
Come già detto, Il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione.